Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana (GU n.55 del 6-3-2023) ed entrato in vigore il 21/03/2023, definisce le modalità di gestione delle acque potabili e abroga il Decreto legislativo 31/2001. Il nostro approfondimento riguarda esclusivamente i condomini ed il ruolo del G.I.D.I. (Gestore Idrico della Distribuzione Interna) associato alla figura dell'Amministratore Condominiale.
È possibile dividere i condomìni in due macro tipologie sulla base della modalità con la quale l'Amministratore Condominiale fornisce acqua a terzi:
- Tipologia 1: Condomìni senza presenza di cisterne/vasche di accumulo dell'acqua
- Tipologia 2: Condomìni dotati di riserva idrica normalmente costituite da cisterne fisse o recipienti collegati in serie o parallelo
Tipologia 1
Per i condomìni ricadenti nella Tipologia 1, il compito del G.I.D.I. – Amministratore Condominiale è quello di "garantire" che l'acqua erogata dal Sistema di Fornitura Idro-potabile sino al punto di consegna mantenga le caratteristiche di potabilità sino al rubinetto di ciascun condòmino. L'amministratore è pertanto responsabile della possibile alterazione dell'acqua dovuta alla propria rete interna di distribuzione, con particolare attenzione ai parametri dell'Allegato I Parte D: la presenza del piombo e la proliferazione del batterio della Legionella (in particolare la specie Pneumophila).
Relativamente al parametro del piombo, la ricerca ha senso solo in presenza di tubazioni o raccordi costituiti dal medesimo materiale. Per quanto riguarda la Legionella, legioni sino a 1000 unità formanti colonie per litro rientrano nei limiti di legge; solo oltre 100 UFC/l vanno effettuate valutazioni sull'opportunità di procedere a sanificazione.
Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità classificano i condomini quali strutture non prioritarie. In conclusione, per condomini di dimensioni piccole o normali, in assenza di strutture prioritarie, nessuna misura specifica è richiesta al G.I.D.I. – Amministratore in aggiunta alle normali prassi di manutenzione e pulizie eseguite dall'idraulico manutentore della rete idrica interna.
Tipologia 2
Per i condomìni ricadenti nella Tipologia 2, il compito del G.I.D.I. – Amministratore Condominiale è decisamente più complesso, in quanto tra il punto di consegna e quello di uso dell'acqua è presente un sistema di accumulo nel quale l'acqua può perdere le caratteristiche di potabilità. L'Amministratore Condominiale è responsabile in qualità di Gestore Idro-Potabile (Art.2 Definizioni – punto n) ed è soggetto agli obblighi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto.
Le valutazioni del rischio risultano non obbligatorie per i Gestori Idro-potabili che forniscono in media meno di 10 m³ di acqua al giorno o servono meno di 50 persone (Articolo 3 – comma 7), ma è sempre richiesto l'adempimento dell'art. 14 relativo ai controlli interni, limitatamente alla cisterna di accumulo condominiale e relativamente ai parametri minimi indicati nell'allegato 2:
- Escherichia Coli, Enterococchi intestinali, Batteri Coliformi, conteggio delle colonie a 22°
- Colore, torbidità, sapore, odore, pH e conduttività
Nei condomìni di medie-piccole dimensioni (sino a 500 persone servite) è sufficiente effettuare un campionamento annuo. La ricerca della Legionella può essere effettuata in situazione di rischio moderato anche ogni due anni.
Valutazione e Gestione del Rischio nei Sistemi di Distribuzione Idrica Interna
L'obbligo della Valutazione del rischio si applica in tutti i casi in cui si fornisca acqua a terzi da cisterne/vasche/serbatoi condominiali a più di 50 utenti o oltre i 10.000 litri/giorno (200 litri per utente). Quest'obbligo va ottemperato entro il 12 Gennaio 2029 e la valutazione deve essere inserita nel sistema ANTEA e riesaminata ogni 6 anni.
L'inosservanza degli obblighi di legge espone l'Amministratore – G.I.D.I. alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 Euro per violazione dell'art. 5 comma 3 (Art. 23 lettera b), oltre alle altre sanzioni legate alla mancata implementazione della Valutazione del rischio (Art. 23 lettera g) o all'inosservanza dell'obbligo di implementazione di misure dirette ad escludere rischi di contaminazione (art. 23 lettera f).